Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge riconosce l'esercizio della prostituzione alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni in materia sanitaria, sociale e fiscale stabilite dalla medesima legge.
      2. Restano ferme le disposizioni penali vigenti volte a sanzionare qualsiasi forma di prostituzione minorile, di sfruttamento della prostituzione o di induzione alla prostituzione.